Secondo quanto previsto dall’art. 128-bis in combinato disposto con l’art. 115 del TUB e alla luce della Comunicazione OAM n. 27/20, è importante notare che, in caso di controversie dirette con un mediatore creditizio, non è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Questo perché il mediatore creditizio non può essere considerato un soggetto legittimato passivo autonomo dinanzi all’ABF per le controversie sorte con il cliente. Questa circostanza, pur essendo complessa, è una componente essenziale delle regole che governano il nostro settore e ci impegniamo a garantire che i nostri clienti ne siano pienamente consapevoli. Per domande, dubbi o reclami, ti invitiamo a contattarci all’indirizzo di posta: reclami@bcbusinessconsulting.net